TRASPORTO DELLE MUNIZIONI

LIMITI

  • 11 dic.2015

Circolare - 557/PAS/14318.10171

 

Il limite nel trasporto delle munizioni è stabilito dalla norma sulla detenzione per la quale ogni tipo di munizione ha un tetto massimo di detenibilità, per cui si possono trasportare fino a:
200 cartucce per arma corta o non da caccia
600 cartucce per arma corta se si è in possesso di licenza per agonista
1500 cartucce a pallini o a palla per arma lunga da caccia

La somma o il numero totale di munizioni trasportato non dovrebbe mai superare le 1500 cartucce


REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, n. 635 (GU n. 149 del 26/06/1940)
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO 18 GIUGNO 1931-IX, N. 773, DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA. (PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.149 DEL 26 GIUGNO 1940)

ART. 97. - POSSONO TENERSI IN DEPOSITO O TRASPORTARSI NEL REGNO SENZA LICENZA,(riferito alla licenza di deposito), ESPLOSIVI DELLA PRIMA CATEGORIA IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A CINQUE CHILOGRAMMI DI PESO NETTO, OD ARTIFICI IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A CHILOGRAMMI VENTICINQUE DI PESO LORDO, ESCLUSO L'IMBALLAGGIO OVVERO UN NUMERO DI MILLECINQUECENTO CARTUCCE DA FUCILE DA CACCIA CARICATE A POLVERE, NONCHÉ DUECENTO CARTUCCE CARICHE PER PISTOLA O RIVOLTELLA, ED UN NUMERO ILLIMITATO DI BOSSOLI INNESCATI E DI MICCE DI SICUREZZA.

  GLI ESPLOSIVI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEVONO ESSERE CONDIZIONATI IN SCATOLE METALLICHE REGOLAMENTARI, OPPURE IN PACCHI DI CARTA, SECONDO LE NORME STABILITE NELL'ALLEGATO B AL PRESENTE REGOLAMENTO.

  PER TENERE IN DEPOSITO O PER TRASPORTARE ESPLOSIVI DELLA PRIMA CATEGORIA O CARTUCCE CARICHE IN QUANTITÀ SUPERIORE A QUELLA INDICATA, OCCORRE LA LICENZA DEL PREFETTO AI TERMINI DEGLI ARTICOLI 50 E 51 DELLA LEGGE.

  AGLI EFFETTI DELL'ART. 50 DELLA LEGGE, IL PREFETTO È AUTORIZZATO A RILASCIARE LICENZA PER IL DEPOSITO E IL TRASPORTO DEGLI ESPLOSIVI DI SECONDA E TERZA CATEGORIA IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A CINQUE CHILOMETRI PER GLI ESPLOSIVI DELLA SECONDO CATEGORIA E A NUMERO CINQUANTA DETONANTI.

Come detto il trasporto delle munizioni è anche una mera detenzione, cioè nel momento che si acquistano e si prendono fisicamente in mano le munizioni si ha anche una detenzione, detenzione che si somma alle munizioni che eventualmente si hanno a casa. Il che porta a capire che se in casa si hanno già 200 cartucce cariche per arma corta, non si può andare in armeria pensando di poter uscire con altre munizioni in mano. Se pur difficile, in caso di controllo approfondito eseguito sul posto e a casa, la somma delle munizioni detenute in quell'istante sarebbe superiore al consentito. (agg. dic.2015)